La Legge prevede delle misure di protezione degli anziani che, quando a causa dell’età ad esempio, non sono più in grado di provvedere in tutto o in parte e in maniera autonoma alle proprie esigenze di vita né di curare i propri interessi.
Per esempio, quando gli anziani vanno incontro a gravi perdite di memoria o di demenza perdono la capacità di agire che è l’attitudine di un soggetto a compiere atti giuridici.
Il legislatore ha individuato tre figure (il tutore, il curatore e l’amministratore di sostegno) al fine di salvaguardare il soggetto non più capace di agire impedendogli, così, di ledere i propri interessi.
Il tutore
Il tutore interviene allo scopo di tutelare i soggetti interdetti; nella fattispecie le persone anziane che sono totalmente incapaci di intendere e di volere e che versano in condizioni di abituale infermità di mente, tale da renderle incapaci di provvedere ai propri interessi, ex art. 414 c.c. Il compito del tutore è quello di proteggere l’interdetto rappresentandolo e sostituendolo nell’espletamento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il curatore
Il curatore, invece, assiste quelle persone cosiddette inabilitate, “il cui stato di infermità mentale non è talmente grave da far luogo all’interdizione. (Omissis) Possono essere inabilitate coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici”, ex art. 415 c.c. E’ bene tenere presente che dette persone possono compiere da sole gli atti di ordinaria amministrazione (ad esempio spese per beni di consumo), mentre per quelli di straordinaria amministrazione (acquisto di un immobile) devono essere affiancati dal curatore.
L'amministratore di sostegno
Infine, l’amministratore di sostegno è una figura che è stata introdotta dalla Legge n. 6/2004, allo scopo di tutelare “con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”, ex art. 1 L. n. 6/2004.
L’amministratore di sostegno viene “nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui la persona incapace ha la residenza o il domicilio”, ex art. 404 c.c. e al Giudice Tutelare, al fine dell’apertura dell’amministratore di sostegno, “è rimesso un duplice accertamento: la sussistenza o meno di un’infermità e/o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo) e il secondo riguardante l’incidenza di tali condizioni nella capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo)” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 2364/14 e Tribunale di Vercelli, sentenza del 16.10.15).
Per accedere a dette forme di tutela è necessario presentare ricorso, eventualmente anche con l’assistenza di un avvocato.