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Pubblicato :
03/07/2019 17:35:24
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L’amministratore di sostegno è una figura che è stata introdotta con la Legge n. 6/2004 ed ha “la finalità di offrire, a chi si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacità di agire, distinguendosi, appunto per tale sua specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione” (Cass. Pen. Sez. VI, n. 50754/14). Difatti, “la persona soggetta ad amministratore di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno” (Sentenza del Tribunale di Catania del 15.01.15).
Innanzitutto è bene prestare attenzione all’iter che deve essere seguito al fine di ottenere la nomina di amministratore di sostegno da parte del Giudice Tutelare.
Il procedimento prende l’avvio con la presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui la persona incapace ha la residenza o il domicilio, ex art. 404 c.c.
Il ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o dal pubblico ministero, ex artt. 406, 417 c.c.
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